TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata – Scopi
Art.1
Per iniziativa della Stella Bianca di Segonzano, dell’Associazione Valle Aperta di Ponciach di Faver e dell’Associazione Italiana Volontari del Sangue - sezione comunale Valle di Cembra, di seguito chiamate soci fondatori, è costituita una associazione con denominazione:
"SORGENTE '90".
Art. 2
L'associazione ha sede a Faver, località Mulino di Portegnach n. 1. Tale sede potrà essere stabilita altrove, con delibera dell'Assemblea dei soci.
Art. 3
La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2030; tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea ordinaria.
Art. 4
L'associazione, sulla base dei principi etici e culturali che ispirano l'iniziativa dei soci fondatori e nello spirito della la legge n. 266 dd. 11/8/91 nonché della legge provinciale n. 8 dd. 13/2/92 di recepimento della sopracitata legge nazionale, si propone:
- ricercare e rilevare condizioni o situazioni di disagio e di bisogno delle persone presenti sul territorio della Valle;
- studiare ed approfondire i meccanismi che ne stanno all'origine;
- creare occasioni e alternative che stimolino il superamento di tali situazioni, favorendo e contribuendo in tal modo al recupero ed alla crescita della personalità;
- favorire lo sviluppo di una fase preventiva;
- creare occasioni ed attività culturali e ricreative al fine di prevenire fenomeni di devianza ed emarginazione.
- sviluppare tematiche, ricerche, dibattiti ed occasioni temporanee o permanenti atte al recupero della memoria storica, dello sviluppo sostenibile e della crescita socio-culturale della popolazione.
- organizzare attività ludiche, musicali, teatrali, conferenziali, sportive al fine di sviluppare momenti di aggregazione e di confronto;
- gestione ed utilizzo da parte di altre associazioni o gruppi non organizzati degli spazi associativi presso la sede
L'associazione si propone pertanto di svolgere in modo organizzato apartitico, aconfessionale e senza fini di lucro qualsiasi attività finalizzata al raggiungimento degli scopi suesposti, attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo - professionale, di volontariato e quali utenti - partecipino, nelle diverse forme, all'attività dell'Associazione.
TITOLO II
Soci
Art. 5
Oltre ai soci fondatori, possono essere soci coloro che, singoli o enti, non avendo interessi contrastanti con quelli dell’associazione, intendano perseguire gli scopi sociali.
Art. 6
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiari di obbligarsi all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 7
Sulle domande di ammissione a socio decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo.
Art. 8
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio direttivo può escludere il socio non fondatore che:
- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali e non osservi le disposizioni statutarie, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- non adempia, senza giustificato motivo, puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo, moralmente o materialmente l'Associazione, o prenda parte ad attività contrastanti con quelle dell'Associazione.
Art. 9
Le deliberazioni prese dal Consiglio direttivo a norma degli artt. 7 e 8 devono essere comunicate per iscritto all'interessato.
Il socio escluso, ai sensi dell'art. 8, può ricorrere al collegio dei probiviri, la cui decisione è definitiva. Il mancato ricorso al collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio dei probiviri.
TITOLO III
Patrimonio sociale
Art. 10
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
- dalle quote associative versate dai soci secondo le modalità e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci;
- dai contributi versati a qualunque titolo da enti pubblici e da privati;
- dai beni mobili e immobili che a qualunque titolo, gratuito ed oneroso, vengono acquistati dall'associazione.
TITOLO IV
Esercizio sociale – bilancio
Art. 11
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 12
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo provvede alla compilazione del bilancio ed a redigere la relazione sull'andamento della gestione sociale.
La relazione deve illustrare l'andamento dell'attività anche e soprattutto nei suoi risvolti sociali e culturali.
La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dall'associazione rispetto alle finalità enunciate statutariamente.
Art. 13
Nessun utile può essere distribuito ai soci. L'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere integralmente destinata al perseguimento degli i scopi sociali.
TITOLO V
Organi sociali
Art. 14
Sono organi dell’associazione
- l’assemblea dei soci
- il consiglio direttivo
- il collegio dei sindaci
- il collegio dei probiviri
Assemblea
Art. 15
L’assemblea ordinaria:
- approva in tempi opportuni il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione e gli eventuali programmi pluriennali;
- approva il bilancio di esercizio e la relazione del consiglio direttivo;
- elegge i componenti del consiglio direttivo, previa determinazione del loro, numero, i sindaci ed i probiviri;
- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della associazione sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura del esercizio
Art. 16
La convocazione dell'assemblea ordinaria è fatta dal Consiglio Direttivo. Il relativo avviso contenente l'ordine del giorno deve essere affisso in modo visibile nei locali della sede sociale e fatto pervenire con congruo anticipo a tutti i soci.
Nell’avviso suddetto deve essere indicata la data dell’eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno stabilito per la prima.
L’assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo su richiesta di almeno un terzo dei soci, con le modalità stabilite nei commi precedenti.
Art. 17
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti i rappresentanti di almeno due soci fondatori e sia presente o rappresentata la maggioranza degli altri soci, e in seconda convocazione quando siano presenti i rappresentanti di almeno due soci fondatori qualunque sia il numero degli altri soci presenti o rappresentati nell'adunanza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
Art. 18
Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti i soci. I soci fondatori possono essere rappresentati nell'assemblea ciascuno con un massimo di quattro persone aventi diritto di voto e designate dai rispettivi Enti con modalità proprie. Ciascun altro socio ha un solo voto.
In caso di malattia o di altro impedimento I soci possono farsi rappresentare dall’assemblea soltanto da altri soci, purché non facenti parte del consiglio direttivo o sindaci, mediante deleghe scritte.
Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.
Art. 19
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente; mancando anche il Vice Presidente può essere presieduta da uno dei soci designato dall'assemblea.
Alla nomina del segretario provvede il Presidente di questa. Le votazioni, tranne che per le elezioni delle cariche sociali, sono sempre palesi, salvo unanime diversa decisione. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Consiglio Direttivo
Art. 20
Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante di ciascuno dei soci fondatori, designato dagli stessi e da sei a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci.
I consigli durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I consiglieri non hanno diritto a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per l’associazione.
Art. 21
Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il vice Presidente Il Consiglio direttivo può nominare un segretario anche non amministratore.
Art. 22
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, tutte le volte che ne venga ravvisata l'opportunità oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio dei sindaci. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità dei voti, prevale quello del Presidente.
Art. 23
Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta tra l'altro al consiglio direttivo:
- deliberare circa l'ammissione, la decadenza o la esclusione dei soci;
- curare I'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il bilancio;
- assumere o licenziare personale di servizio fissandone la retribuzione e le mansioni;
- deliberare la stipulazione di tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- dare l'adesione a cooperative, consorzi ed organismi le cui finalità siano simili o possano integrare l'associazione, o comunque essere utili alla stessa ed ai soci;
- deliberare circa il conferimento di procure sia speciali che per categorie di atti;
- nominare eventuali comitati determinandone i compiti;
- gestire eventuali beni immobili nel rispetto e negli intenti statutari;
- deliberare circa programmi, atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque entrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli riservati all'assemblea per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo.
Art. 24
Il consiglio direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altri suoi membri.
Art. 25
La rappresentanza legale spetta al Presidente. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di conferire ad uno o più soci facenti parte dello stesso o a procuratori speciali la rappresentanza dell'associazione da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.
Collegio sindacale
Art. 26
Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due eventuali supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ai sindaci, stante la finalità sociale, non verrà corrisposto alcun compenso. Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea, salva l'osservanza delle disposizioni di legge.
Art. 27
Il collegio sindacale controlla l'amministrazione dell'associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del l'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio.
I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 28
I sindaci possono assistere alle adunanze del direttivo e delle assemblee. I sindaci devono convocare l'assemblea in caso di omissione da parte del consiglio direttivo.
Collegio dei probiviri
Art. 29
Il collegio dei probiviri è composto da tre membri fra cui un presidente eletti dall'assemblea con almeno 2/3 dei voti favorevoli, anche tra i non soci, e dura in carica tre annì. E' di competenza del collegio dei probiviri oltre la decisione definitiva sull'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere tra soci e l'Associazione e gli organi di essa, circa la interpretazione e l'applicazione dello Statuto, dei regolamenti e delle decisioni sociali. La carica di probiviro è incompatibile con l'appartenenza ai consiglio direttivo e al collegio sindacale.
Art. 30
Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia, a norma dell'art. 9.
La decisione del collegio dei probiviri è definitiva.
TITOLO VI
Disposizioni generali finali
Art. 31
Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell 'associazione può essere disciplinato da regolamenti interni da compilarsi dal consiglio direttivo e da approvarsi dall'assemblea.
Art. 32
Le modifiche del presente statuto sono deliberate dall'assemblea dei soci, con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci fondatori.
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio va devoluto a scopi di beneficenza.
Art. 33
Per quanto non regolamentato dal presenze statuto valgono le norme previste dal Codice Civile.
Statuto allegato all’atto costitutivo Repertorio n. 48461, raccolta n. 3.962 sottoscritto in data 09 aprile 1992